Lavoro agile e congedo straordinario per quarantena dei figli
Dopo l’articolo 21 viene inserito l’Art. 21-bis “Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici“.
Il genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente se:
- minore di 14 anni;
- disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, nonché nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati;
- anche se il contatto si è verificato all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.
Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, purché entro il 31 dicembre 2020.
Il congedo Covid-19 prevede:
- un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa;
- contribuzione figurativa.
Viene stabilito un limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020. Le domande vanno presentate all’INPS che monitorerà la spesa.