Proroga e rinnovo dei contratti a termine
All’articolo 8, dopo il comma 1, è stato aggiunto il comma 1-bis riguardante i contratti di somministrazione.
In considerazione dell’attuale fase di rilancio dell’economia e al fine di garantire la continuità occupazionale si rende possibile, nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore sia a tempo determinato:
- l’impiego in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, del medesimo lavoratore somministrato, per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato;
- senza che ciò determini in capo all’utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.
La disposizione ha efficacia fino al 31 dicembre 2021.