Indennità per le Aree di crisi industriale complessa
Dopo l’articolo 1 viene inserito l’Art. 1-bis che amplia l’accesso fino al 31 dicembre 2020 alle indennità previste per le aree di crisi complessa dalla legge n. 145/2018 art. 1 comma 251 anche ai lavoratori:
- delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana, i quali cessino di percepire l’indennità di disoccupazione denominata NASpI nell’anno 2020 medesimo, nel limite di 7,4 milioni di euro per l’anno 2020;
- di aree di crisi complessa della regione Campania che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016. L’indennità è pari al trattamento dell’ultima mobilità ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa, nel limite massimo di 2,43 milioni di euro per l’anno 2020. A tale indennità non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92.