Lavoratori fragili
L’Art. 25 si occupa dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992.
Fino al 15 ottobre 2020 il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato.
Vige il divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma.
Per i lavoratori fragili, inoltre, fino al 31 dicembre 2020 lo smart working sarà la modalità ordinaria di svolgimento delle attività grazie anche all’adibizione a diverse mansioni o ad attività di formazione.