Agevolazioni prima casa, per chi ne possiede già una
Dal 2016, i benefici fiscali sono riconosciuti anche all’acquirente già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni, a condizione che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto.
Se non si rispetta questo impegno, si perderanno le agevolazioni ricevute per l’acquisto del nuovo immobile. Oltre a dover pagare maggiori imposte e relativi interessi, sarà applicata una sanzione del 30%. Tuttavia, è prevista la possibilità di ridurre la sanzione tramite il ravvedimento operoso, presentando un’istanza all’Agenzia delle Entrate in cui si dichiara la decadenza dall’agevolazione.
L’avviso di revoca delle agevolazioni è rateizzabile in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo o, se la maggiore imposta dovuta è superiore a 50.000 euro, in un massimo di 16 rate trimestrali.
Anche il contribuente che, dopo l’acquisto, si accorge di non poter rispettare l’impegno assunto (vendita del vecchio immobile) può presentare un’apposita istanza all’ufficio dell’Agenzia dove è stato registrato l’atto. Questa istanza, da presentare entro un anno dall’acquisto del nuovo immobile, deve dichiarare l’impossibilità di vendere e richiedere la riliquidazione dell’imposta dovuta, insieme al calcolo degli interessi da pagare.
Attenzione: le agevolazioni “prima casa” non sono applicabili quando si acquista un’abitazione nello stesso Comune in cui si possiede già un altro immobile acquistato senza beneficiare delle agevolazioni, anche se si assume l’impegno di vendere l’immobile già posseduto entro un anno dal nuovo acquisto.