Agevolazioni prima casa: requisiti di residenza
L’ubicazione dell’immobile è un elemento cruciale per accedere alle agevolazioni prima casa. Per beneficiare dei vantaggi fiscali, l’abitazione deve trovarsi nel Comune di residenza dell’acquirente.
Se l’acquirente non risiede nello stesso Comune, è obbligatorio trasferire la residenza entro 18 mesi dall’acquisto e dichiarare tale intenzione nell’atto di compravendita, pena la decadenza dei benefici.
La residenza si considera trasferita dalla data della presentazione della dichiarazione al Comune. Da precisare che chi possiede la dimora, ma non la residenza, nel Comune in cui intende acquistare casa non può accedere alle agevolazioni prima casa.
Le agevolazioni si applicano anche se l’immobile è situato nel Comune in cui l’acquirente svolge attività, remunerata o meno, o nel Comune di nascita o di precedente residenza per chi si è trasferito all’estero per lavoro dopo aver vissuto in Italia per almeno cinque anni.
È possibile accedere alle agevolazioni anche se l’immobile si trova nel Comune di nascita o in quello in cui l’acquirente aveva la residenza o svolgeva attività prima di trasferirsi all’estero per motivi di lavoro, a patto che abbia risieduto o lavorato in Italia per almeno cinque anni (articolo 2 del decreto legge n. 69/2023).
A questo proposito, la circolare n. 3/2024 dell’Agenzia delle entrate ha chiarito che il requisito agevolativo si applica a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro (non necessariamente subordinato) e deve essere presente al momento dell’acquisto dell’immobile. Un trasferimento per lavoro avvenuto dopo l’acquisto non consente di usufruire dei benefici fiscali.
Per quanto riguarda la verifica del requisito temporale della residenza e dell’effettivo svolgimento dell’attività in Italia, il periodo di cinque anni non deve necessariamente essere continuativo.
Per il personale delle Forze armate e di polizia non è richiesto il requisito della residenza.