Vendere un'immobile acquistato con agevolazioni senza sanzioni
Un caso di revoca delle agevolazioni è quello in cui il contribuente vende l’abitazione acquistata con i benefici prima casa prima che siano trascorsi 5 anni, a meno che ne compri un’altra “prima casa” entro un anno.
Le agevolazioni rimangono valide se, entro un anno dalla vendita o donazione:
- Acquisto di un immobile all’estero: se il contribuente acquista un immobile situato in uno Stato estero, a condizione che esistano strumenti di cooperazione amministrativa che consentano di verificare che l’immobile sia stato utilizzato come dimora abituale.
- Acquisto di un terreno e costruzione: se il contribuente acquista un terreno e, entro lo stesso termine di un anno, realizza su di esso un fabbricato (non classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) destinato a diventare abitazione principale. Non è necessario che il fabbricato sia completato; è sufficiente che, entro l’anno, acquisti rilevanza dal punto di vista urbanistico. Per evitare la decadenza, deve esistere un rustico con le mura perimetrali e la copertura deve essere completata.
- Costruzione su terreno di proprietà: se il contribuente costruisce un nuovo immobile ad uso abitativo su un terreno di cui era già proprietario al momento della cessione dell’immobile agevolato.
In merito alle sanzioni previste per chi non procede in tale modo, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni importanti che riportiamo di seguito.
Richiesta di riliquidazione dell’imposta
Se, entro un anno dalla vendita dell’immobile, il contribuente comunica la sua intenzione di non acquistare un’altra abitazione, può presentare un’istanza all’ufficio competente dove è stato registrato l’atto di acquisto.
In questo caso, sarà possibile riliquidare l’imposta. Ciò significa che il contribuente pagherà solo la differenza tra l’imposta già versata al momento dell’acquisto e quella effettivamente dovuta, senza incorrere in sanzioni. Inoltre, saranno dovuti anche gli interessi sulla somma da versare.
Decadenza dai benefici
Se il contribuente non comunica la sua intenzione di non voler più usufruire delle agevolazioni e lascia trascorrere 12 mesi senza acquistare un nuovo immobile, si verifica la decadenza dai benefici “prima casa”.
In questo scenario, se non è stata ancora ricevuta una notifica di liquidazione o un avviso di accertamento, il contribuente ha comunque la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso. Questo strumento consente di regolarizzare la propria posizione e ottenere una riduzione delle sanzioni previste.
In sintesi, l’Agenzia delle Entrate offre al contribuente la possibilità di gestire la situazione in modo proattivo, evitando sanzioni se si agisce entro i termini stabiliti. Se si decide di non acquistare un altro immobile, è fondamentale comunicare questa intenzione tempestivamente per evitare la decadenza dai benefici.
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