Casi particolari in cui si conservano le agevolazioni prima casa
Chi concede in locazione l’abitazione che ha acquistato con le agevolazioni “prima
casa”, non perde i benefici. La locazione, infatti, non implica la decadenza dai benefici in quanto non si verifica la perdita del possesso dell’immobile.
Si può beneficiare delle imposte agevolate per l’acquisto di una casa situata nello stesso Comune in cui si possiede già la nuda proprietà di un’altra abitazione. L’agevolazione “prima casa” è valida anche se sei titolare solo della nuda proprietà, poiché non ha il possesso dell’immobile, che appartiene all’usufruttuario. Tuttavia, è importante che la nuda proprietà non sia stata acquistata con le agevolazioni “prima casa”. Inoltre, si ha diritto all’agevolazione se si procede alla ricongiunzione della proprietà, ad esempio se l’usufruttuario acquista la nuda proprietà o viceversa.
In caso di appartamenti contigui, si può beneficiare delle agevolazioni “prima casa” se, dopo la fusione, l’abitazione rispetta le caratteristiche catastali richieste dalla normativa. L’agevolazione è applicabile sia nel caso di acquisto simultaneo delle unità immobiliari sia se acquisti un’unità confinante alla tua abitazione attuale per creare un’unica unità abitativa. Non importa se l’immobile già posseduto è stato acquistato con o senza le agevolazioni.
Si può usufruire delle agevolazioni “prima casa” anche se si è comproprietari di un’altra abitazione con persone diverse dal coniuge, a condizione che tale abitazione non sia stata acquistata con i benefici “prima casa”. L’agevolazione è valida anche se l’immobile già posseduto si trova nello stesso Comune dell’acquisto che si intende effettuare.