Contratto di lavoro stagionale
I contratti di lavoro stagionali, specialmente in ambito agricolo, godono di deroghe specifiche rispetto alla disciplina generale dei contratti a tempo determinato. Queste deroghe sono particolarmente rilevanti durante la stagione estiva, quando si registra un incremento nell’utilizzo di tali contratti.
Le attività che possono beneficiare di questo regime speciale sono individuate sia dal DPR 1525/1963 sia dalla contrattazione collettiva, che può ampliare la definizione di lavoro stagionale attraverso accordi a livello nazionale, territoriale o aziendale.
Il contratto stagionale, infatti, rappresenta una particolare declinazione del contratto a termine e, a causa delle sue esigenze peculiari, è esentato da alcune delle limitazioni previste per i contratti a tempo determinato.
Ad esempio, non si applicano le causali obbligatorie dopo 12 mesi di contratto, i limiti di durata massima di 24 mesi, il periodo di stop and go tra i rinnovi e i limiti quantitativi sull’utilizzo di contratti a termine. Inoltre, i contratti per attività stagionali non sono soggetti al contributo addizionale INPS dell’1,40% e all’incremento dello 0,5% previsto dal DL 87/2018.
Un altro aspetto rilevante riguarda il diritto di precedenza per i lavoratori stagionali a tempo determinato, che viene riconosciuto per le stesse attività presso lo stesso datore di lavoro.
Anche la somministrazione di lavoratori per attività stagionali deve rispettare le deroghe previste dalla contrattazione collettiva o, in assenza di specifiche indicazioni, seguire la regolamentazione generale della somministrazione a tempo determinato, come chiarito dalla nota 716/2023 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.