Passaggio dal regime semplificato
Chi ha in precedenza optato per i regimi di contabilità semplificata di cui all’articolo 18 D.P.R. 600/1973 pur possedendo i requisiti previsti per l’applicazione del regime forfettario, può passare al regime forfettario senza attendere il decorso di un triennio, anche qualora abbia scelto la particolare modalità di registrazione di cui al comma 5 del predetto articolo 18, in quanto trattasi di due regimi naturali propri dei contribuenti minori.