Sorveglianza sanitaria
Permane l’obbligo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio dei quali il medico competente o quello dell’INAIL può accertare la non idoneità alla mansione.
Nell’eventuale periodo di non attività, questi lavoratori non possono essere licenziati. Il punto 15 dell’allegato 1 al decreto legge 221/2021 ha infatti ribadito la validità dell’articolo 83 del Dl 34/2020 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, attualmente fissata al 31 marzo 2022.