Interventi aggiuntivi agevolabili con Ecobonus 110%: impianti fotovoltaici
Se si effettua uno degli interventi trainanti, il Superbonus si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per l’installazione di:
- impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a, b, c, d, del Dpr n. 412/1993;
- sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore a 48.000 euro, e comunque nel limite di spesa di:
- 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, per singola unità immobiliare;
- 1.600 euro per ogni kW di potenza nel caso in cui sia contestuale a un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, di cui all’articolo 3, comma 1, lett. d), e) ed f) del Dpr n. 380/2001.
La detrazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione e gli incentivi per lo scambio sul posto.
Le comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o di condomìni possono portare in detrazione l’installazione di impianti fino a 200 kW, che aderiscono alle configurazioni di cui all’articolo 42-bis del decreto legge n. 162/2019:
- il Superbonus si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW;
- per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente i 20 kW spetta la detrazione ordinaria prevista dal Tuir, nel limite massimo di spesa complessivo di 96.000 euro riferito all’intero impianto.