Contratto di rioccupazione
Dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, è istituito il contratto di rioccupazione: un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato volto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015 (art. 41, comma 1).
Viene posto come vincolo la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento di 6 mesi, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo.
Ai datori di lavoro privati – con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico – che assumono lavoratori con il contratto di rioccupazione è riconosciuto, per un periodo massimo di 6 mesi, l’esonero totale dai contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (art. 41, comma 5).
Come requisito viene chiesto ai datori di lavoro di non aver proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva (art. 41, comma 6).