Turismo e commercio
Viene disposta la decontribuzione per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio con l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privati fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL (art. 43, comma 1).
Ai datori di lavoro che beneficiano di tale esonero si applicano fino al 31 dicembre 2021 i divieti previsti dall’art. 8, commi 9, 10 e 11, del Decreto Sostegni (art. 43, comma 2).