Trattamenti di integrazione salariale
Per quanto riguarda i trattamenti di integrazione salariale il Decreto Sostegni Bis ha previsto:
- la possibilità di accedere alla CIGS in deroga per massimo 26 settimane nel periodo ricompreso tra la data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis e il 31 dicembre 2021 (art. 40, comma 1) per i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da Covid-19 di cui all’art. 8, comma 1, del Decreto Sostegni, in alternativa ai trattamenti di integrazione salariale;
- l’esonero dal versamento del contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021 (art. 40, comma 3) per i datori di lavoro privati di cui all’art. 8, comma 1, del Decreto Sostegni che, a decorrere dal 1° luglio 2021, sospendono o riducono l’attività e presentano domanda di integrazione salariale ordinaria o straordinaria ai sensi degli articoli 11 e 21 del D.Lgs. n. 148/2015. A tali datori di lavoro vengono imposti alcuni vincoli tra cui il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con sospensione anche delle le procedure in corso di cui all’articolo 7 della Legge n. 604/1966, tranne alcune eccezioni;
- l’estensione del contratto di espansione (art. 41, comma 1 bis, D.Lgs. n. 148/2015) alle aziende con 100 unità lavorative in organico (art. 39);
- la proroga della CIGS di 6 mesi, dalla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis e fino al 31 dicembre 2021, per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio, qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale abbiano incontrato fasi di particolare complessità (art. 45, comma 1);
- l’incremento di 125 milioni di euro per il 2022 del Fondo sociale per occupazione e formazione (art. 45, comma 2).