Rivalutazione Coop agricole
Le cooperative agricole e i loro consorzi mutualistiche ex art. 2514 c.c. possono rivalutare beni di impresa e partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018 fino alla concorrenza delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito, senza imposte sostitutive, fino al 70% del loro ammontare (Art. 136-bis).
Le perdite utilizzate in tal senso non potranno essere utilizzate in diminuzione del reddito.
L’operatività della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.