Rinegoziazione dei finanziamenti per la ricerca
In relazione ai finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, al fine di supportare le imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per assicurarne la continuità aziendale, le imprese potranno richiedere la rinegoziazione del piano di ammortamento sia del finanziamento agevolato del Fondo rotativo, di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sia di quello bancario associato, sino alla durata massima complessiva di 25 anni.
La richiesta deve essere presentata mediante comunicazione scritta, senza autorizzazione da parte delle amministrazioni incentivanti, corredata della dichiarazione di un professionista indipendente (avvocato, dottore commercialista, ragioniere o ragioniere commercialista) designato dall’impresa o di un istituto di credito, attestante che la rinegoziazione del piano di ammortamento del finanziamento agevolato del Fondo rotativo e di quello bancario associato è funzionale ad assicurare la continuità aziendale dell’impresa, nonché il rimborso di entrambi i finanziamenti.
Nel caso di accordi sulla base di piani attestati di risanamento, di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordati in continuità, nonché di strumenti similari disciplinati dalla normativa sulla crisi d’impresa e sull’insolvenza a quella data applicabile, la dichiarazione deve essere rilasciata dal professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d) , del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, incaricato dal debitore nell’ambito della relativa procedura.