Settore tessile, moda e accessori
Credito di imposta del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino per le imprese dell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (Art. 48-bis). L’obiettivo è quello di aiutare i settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti.
Per poter fruire del bonus:
- il valore del magazzino deve essere eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del Dpcm 9 marzo 2020 (tetto massimo 45 milioni di euro);
- la valutazione deve essere effettuata con metodi e criteri omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d’imposta considerati ai fini della media;
- le imprese non soggette a revisione legale e prive di collegio sindacale devono presentare una certificazione della consistenza delle rimanenze rilasciata da un revisore legale indipendente.
Il credito d’imposta è utilizzabile solo in compensazione tramite modello F24 nel periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio.
Per conoscere nel dettaglio beneficiari e modalità attuative bisognerà attendere l’apposito decreto interministeriale MiSE-MEF.