Società di capitali
Norma: Articolo 26 DL Rilancio.
Beneficiari: società di capitali che non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo.
Misura/adempimento: rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni.
Agevolazioni per società con ricavi compresi tra 5 e 50 milioni, un riduzione ricavi marzo/aprile 2020 rispetto al 2019 ≥ 33% e che effettuano aumento di capitale a pagamento entro il 31/12/2020:
- credito d’imposta del 20% dei conferimenti nel capitale sociale di una o più delle società in oggetto, con un investimento massimo su cui effettuare il calcolo pari a 2 milioni;
- il credito non è imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP ed è utilizzabile nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo;
- per fruire dell’agevolazione, la partecipazione deve essere mantenute almeno fino al 31/12/2023;
- dotazione finanziaria 2 miliardi.
Agevolazioni per società che oltre ai precedenti requisiti, al 31/12/2019 non rientravano tra le imprese in difficoltà, vantano regolarità contributiva e fiscale e in materia di normativa edilizia, urbanistica, del lavoro, prevenzione infortuni e salvaguardia ambiente, non rientrano tra le società che hanno ricevuto e non rimborsato aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea, non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/201 non hanno subito condanne definitive nei confronti di soci, amministratori, titolare effettivo, negli ultimi 5 anni, per reati tributari nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all’art. 12, comma 2, del D.Lgs. 74/2000:
- credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale;
- per fruire dell’agevolazione, vige il divieto di distribuire riserve prima del 01/01/2024;
- il limite massimo dell’aiuto è € 800.000 (€ 120.000 per pesca e acquacoltura o € 100.000 per produzione prodotti agricoli). A tale proposito non rilevano aiuti ottenuti in “de minimis”;
- il credito non è imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP ed è utilizzabile in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento.
Agevolazioni per società che rispettano le condizioni di cui ai punti precedenti, ma hanno ricavi compresi tra 10 e 50 milioni, numero di occupati inferiore alle 250 unità e hanno avuto un aumento C.S. non inferiore a € 250.000:
- intervento del “Fondo Patrimonio PMI”, finalizzato a sottoscrivere entro il 31/12/2020, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, per un importo massimo pari al minore importo tra il triplo dell’aumento di capitale e il 12,5% dei ricavi 2019;
- strumenti in deroga ai limiti di cui all’art. 2412, riscattati decorsi 6 anni da sottoscrizione (emittente può riscattare i titoli in via anticipata, decorsi 3 anni da sottoscrizione);
- Obblighi per l’emittente: fino al rimborso degli Strumenti, non deliberare o effettuare distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e non rimborsare finanziamenti soci, destinare il finanziamento a costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia e fornire un rendiconto periodico per verificare impegni assunti;
- dotazione finanziaria: 4 miliardi.