Fondo centrale di garanzia PMI – DL Liquidità
Norma: Articolo n. 13 del Decreto Liquidità che ha abrogato l’Articolo 49 del Decreto Cura Italia.
Beneficiari: imprese fino a 499 dipendenti e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni.
Adempimento/Misura: Fondo centrale di garanzia PMI.
Agevolazioni:
- l’importo massimo garantito aumentato a 5 milioni per singola impresa;
- la garanzia è concessa a titolo gratuito;
- garanzia diretta 90% su importi che non possono superare alternativamente:
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- il doppio della spesa salariale annua del beneficiario alla data del 2019 o ultimo anno disponibile;
- il 25% del fatturato totale del beneficiario per l’anno 2019;
- il fabbisogno, attestato da autocertificazione, dei costi per capitale di esercizio e costi di investimenti nei successivi 18 mesi, per le PMI, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti inferiore a 499;
- garanzia al 100% per i prestiti fino a € 25.000, senza alcuna valutazione del merito di credito;
- garanzia fino al 100% (cumulata con altre garanzie) per prestiti inferiori a € 800.000 (comunque nel limite del 25% dei ricavi);
- ammissibili anche rinegoziazioni del debito, a condizione che il finanziatore conceda nuova finanza almeno per il 10% del debito residuo;
- ammesse imprese anche con posizioni definite “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”;
- ammesse al fondo anche imprese che hanno presentato concordato in continuità, accordo di ristrutturazione e piano di attestato;
- la valutazione è effettuata esclusivamente sul modulo economico finanziario, con esclusione del modulo “andamentale”;
- incremento a € 40.000 dell’importo di operazioni di microcredito.
Dotazione finanziaria: 1,73 miliardi per il 2020.