Beni d’impresa e partecipazioni 2020
L’art. 110 riguarda la rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni 2020. Le società di capitali e gli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato che non adottano i principi contabili internazionali, anche in deroga all’articolo 2426 del codice civile e delle altre disposizioni vigenti in materia, possono rivalutare, anche distintamente per ciascun bene:
- terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, marchi, brevetti, partecipazioni in società controllate e collegate iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie;
- se iscritti nel bilancio in corso alla data del 31 dicembre 2019.
Sono esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa.