Come detrarre e dedurre i contributi previdenziali e assistenziali
Ecco l’elenco dei contributi previdenziali e assistenziali detraibili e deducibili:
- Contributi versati per il riscatto del corso di laurea o del corso ITS Academy dei familiari a carico (Rigo E8/E10, cod. 32)
- Contributi previdenziali e assistenziali (Rigo E21)
- Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari (Rigo E23)
- Contributi versati ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale (Rigo E26, cod. 6)
- Contributi versati dai lavoratori in quiescenza a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali (Rigo E26, cod. 13)
- Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali (Righi E27/E30)
- Riscatto periodi non coperti da contribuzione (Rigo E56, cod. 1 – Sez. III C)
I contributi previdenziali e assistenziali possono essere sia detraibili (si sottraggono dall’imposta lorda) che deducibili (si sottraggono dal reddito complessivo), a seconda delle specifiche normative e delle condizioni del contribuente.
Riscatto di laurea
I contributi versati per il riscatto del corso di laurea o del corso ITS Academy dei familiari a carico (Rigo E8/E10, cod. 32) possono essere detratte dalla dichiarazione dei redditi. La detrazione è pari al 19% dei contributi versati.
Le modalità di detrazione variano a seconda del soggetto per il quale si richiede il riscatto degli anni di laurea:
- Se il familiare a carico è un “inoccupato” (mai iscritto a una forma obbligatoria di previdenza), i contributi versati da altri familiari possono essere detratti nella misura del 19%.
- Se il familiare a carico è stato iscritto in passato a una qualsiasi gestione previdenziale, i contributi di riscatto sono deducibili ai sensi dell’art. 10 del TUIR.
Dal 2022, si applicano anche le disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, per i percorsi formativi delle fondazioni ITS Academy, consentendo il riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici e la detrazione del 19% dei contributi versati dai soggetti che risultano fiscalmente a carico.
Non esiste un limite massimo di detraibilità, quindi la detrazione si calcola sull’intero importo dei contributi versati, indipendentemente dall’ammontare del reddito complessivo.
È fondamentale conservare la documentazione delle spese sostenute, come ricevute bancarie o postali, ricevute della carta di debito o credito, estratto conto, copia di bollettini postali o pagamenti con PagoPA o applicazioni via smartphone tramite istituti di moneta elettronica autorizzati, per poter beneficiare della detrazione. Se non disponibile, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato tramite annotazioni in fattura, ricevute fiscali o documenti commerciali da parte del percettore delle somme.
Contributi previdenziali e assistenziali
I contributi previdenziali e assistenziali (Rigo E21) sono deducibili dal reddito complessivo e possono essere versati in ottemperanza alle disposizioni di legge. Sono inclusi i contributi volontari alla forma pensionistica obbligatoria, i contributi previdenziali per familiari fiscalmente a carico e i contributi per il riscatto degli anni di laurea. Sono anche deducibili i contributi previdenziali versati alla Gestione Separata dell’INPS e all’INAIL, oltre ad altre forme di contributi previsti dalla normativa.
Non sono deducibili alcune tipologie di contributi, come le somme versate per sanzioni e interessi moratori, le tasse di iscrizione all’albo e alcune categorie di contributi agricoli. I contributi sono deducibili fino a concorrenza del reddito complessivo.
La documentazione necessaria per comprovare i contributi versati include ricevute bancarie o postali, certificazioni dei sostituti, attestazioni del titolare dell’impresa e altri documenti comprovanti i versamenti effettuati.
Contributi per lavoro domestico
I contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari (Rigo E23) sono deducibili dal reddito complessivo e riguardano i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici (autisti, giardinieri, ecc.) e per l’assistenza personale o familiare (colf, baby-sitter, assistenti delle persone anziane, ecc.).
La deduzione si applica per la parte rimasta a carico del datore di lavoro. Sono ammissibili i contributi versati attraverso il “libretto famiglia”, che comprende prestazioni di lavoro occasionale come piccoli lavori domestici, assistenza domiciliare e insegnamento privato supplementare.
La documentazione necessaria per comprovare i contributi versati include ricevute di pagamento intestate all’INPS e copia del libretto famiglia. I contributi sono deducibili fino a un importo massimo di euro 1.549,37.
Non sono deducibili i contributi alla CAS.SA.COLF e i contributi forfettari per la regolarizzazione di lavoratori dipendenti stranieri.
Fondi integrativi SSN
I contributi versati ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) (Rigo E26, cod. 6) sono deducibili dal reddito complessivo. Questi contributi riguardano prestazioni aggiuntive erogate da professionisti e strutture accreditate, oltre a prestazioni socio-sanitarie in strutture residenziali o domiciliari, e prestazioni odontoiatriche non comprese nei livelli essenziali di assistenza.
Il limite massimo di deducibilità per questi contributi è di euro 3.615,20 all’anno, e a questa somma concorrono anche gli importi già dedotti dal sostituto d’imposta e le somme versate direttamente dal lavoratore in quiescenza a casse di assistenza sanitaria.
La documentazione da conservare è l’attestato fiscale o un documento analogo rilasciato dal fondo. La deduzione spetta anche per le spese sostenute per le persone fiscalmente a carico, ma solo per la parte non dedotta da queste ultime.
Lavoratori in quiescenza
I contributi versati dai lavoratori in quiescenza a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali (Rigo E26, cod. 13) sono deducibili dal reddito. Questi contributi non concorrono alla formazione del reddito anche se versati da pensionati, purché rispondano alle previsioni di contratto, accordo o regolamento aziendale.
Il limite massimo di deducibilità per questi contributi è di euro 3.615,20 all’anno, e a questa somma concorrono anche gli importi già dedotti dal sostituto d’imposta e i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale.
La documentazione da conservare è un documento rilasciato dalla cassa o dall’ente che attesti il pagamento e la conformità alle disposizioni contrattuali per il versamento dei contributi assistenziali. La deduzione spetta anche per le spese mediche sostenute dal pensionato stesso o dai suoi familiari, anche se rimborsate dal fondo di appartenenza.
Previdenza complementare
I contributi e premi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al d.lgs. n. 252 del 2005 sono deducibili dal reddito complessivo. Il limite massimo di deducibilità è di euro 5.164,57 all’anno, sia per i contributi versati dal datore di lavoro che per quelli versati direttamente dal contribuente, compresi i contributi per familiari fiscalmente a carico. Questa deduzione è applicabile a tutti i contribuenti, inclusi coloro che producono redditi diversi da quelli di lavoro.
Il limite di deducibilità non può essere riportato in avanti se non utilizzato completamente in un anno. La documentazione da conservare è un documento che attesti l’adesione a una forma pensionistica complementare.
La deduzione è anche applicabile per i contributi versati a forme pensionistiche complementari istituite in altri Stati membri dell’Unione europea o in quelli aderenti allo Spazio economico europeo con cui l’Italia ha stipulato accordi di scambio di informazioni. Il contribuente deve informare la forma pensionistica complementare se non ha dedotto completamente i contributi versati.
I contribuenti iscritti a fondi pensione con situazione di squilibrio finanziario e approvato piano di riequilibrio possono dedurre integralmente i contributi versati. Se iscritti anche ad altre forme pensionistiche, possono dedurre i contributi al fondo in squilibrio e, se positiva, la differenza tra 5.164,57 euro e gli importi versati ai fondi in squilibrio finanziario.
Riscatto periodi non coperti da contribuzione
Rigo E56 (Sez. III C) – Riscatto periodi non coperti da contribuzione: l’art. 20 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, permette a determinati soggetti del sistema contributivo integrale di riscattare, in tutto o in parte, periodi precedenti al 30 marzo 2019, non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria.
L’onere per il riscatto è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50% e può essere rateizzato in 5 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento e nei successivi. La detrazione spetta al superstite dell’assicurato o a un suo parente o affine entro il secondo grado, che ha prodotto la domanda per il riscatto.