Come detrarre le spese di assicurazione
La detrazione fiscale per premi di assicurazione (Rigo E8/E10, cod. 36 – 38 e 39) è regolata dall’Art. 15, comma 1, lett. f) del TUIR. È possibile detrarre il 19% dei premi relativi a:
- Contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati prima del 31 dicembre 2000.
- Contratti di assicurazione stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001 aventi ad oggetto il rischio di morte e di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante, o quelli contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, a condizione che l’impresa di assicurazione non abbia facoltà di recesso dal contratto.
Per contratti che coprono più rischi con regimi fiscali diversi, la detrazione si applica solo alla parte del premio riferibile al rischio di morte. La detrazione spetta al contribuente, sia come contraente che come assicurato, e anche se il familiare a carico è il contraente o l’assicurato.
Tuttavia, nel caso di polizze assicurative per l’autovettura, la detrazione non spetta per il premio relativo al rischio di morte e invalidità del conducente terzo, a meno che il conducente non sia un soggetto individuato nella polizza auto e abbia i requisiti richiesti.
La detrazione si applica anche ai premi relativi a polizze vita collettive, stipulate da società o organizzazioni sindacali per conto dei lavoratori dipendenti. I lavoratori dipendenti possono anche detrarre i contributi versati dalle imprese per finanziare il Fondo Unico Nazionale Long Term Care. Nel calcolo del limite di detraibilità, i lavoratori devono considerare anche i premi relativi ad altre assicurazioni per le quali spetta la detrazione.