Come detrarre le spese di istruzione
Le spese sostenute per l’istruzione propria o dei familiari a carico possono essere detratte dall’IRPEF seguendo regole diverse a seconda che si tratti di spese per istruzione diverse da quelle universitarie, per l’istruzione universitaria, rette relative alla frequenza di asili nido, sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento
(DSA), o sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).
Detrazione spese di istruzione diverse da quelle universitarie
La detrazione fiscale per le spese di istruzione diverse da quelle universitarie è regolata dall’articolo 15, comma 1, lett. e-bis) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Queste spese possono essere detratte nella misura del 19% e la detrazione è limitata a un importo massimo di 800 euro per alunno o studente. Le spese devono essere documentate adeguatamente, e il pagamento deve essere effettuato tramite sistemi di pagamento tracciabili. Le spese sostenute all’estero non sono detraibili.
Le spese detraibili riguardano la frequenza di diverse tipologie di scuole del sistema nazionale di istruzione, sia statali che paritarie private e degli enti locali. In particolare, la detrazione si applica alle seguenti tipologie di scuole:
- Scuole dell’infanzia (scuole materne)
- Scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie)
- Scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore)
La detrazione spetta anche per le spese di iscrizione ai corsi istituiti presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati, poiché sono riconducibili alla formazione scolastica secondaria. Tuttavia, le spese sostenute per i nuovi corsi di formazione istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono considerate equiparabili alle spese sostenute per l’iscrizione ai corsi universitari e rientrano in un altro codice nella dichiarazione dei redditi (rigo E8/E10, codice 13).
Le spese detraibili includono le tasse di iscrizione e di frequenza, i contributi obbligatori, i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica.
La detrazione è calcolata su un importo massimo di 800 euro per alunno o studente per l’anno 2022, da ripartire tra i soggetti aventi diritto. È importante notare che la detrazione non è cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici.
Dal 2020, la detrazione è concessa solo a condizione che le spese siano sostenute con versamenti bancari, postali o altri sistemi di pagamento “tracciabili”. Per dimostrare l’utilizzo di questi sistemi di pagamento, il contribuente deve conservare ricevute, quietanze o documenti che attestino i pagamenti effettuati per le spese di istruzione.
Detrazione spese di istruzione universitaria
Le spese per l’istruzione universitaria possono essere detratte, nella misura del 19%, dalla dichiarazione dei redditi ai sensi dell’Art. 15, comma 1, lett. e) del TUIR. La detrazione si applica per le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, sia italiane che straniere. Ecco alcuni punti chiave riguardanti la detrazione delle spese per istruzione universitaria:
- Tipologia di corsi ammessi: la detrazione spetta per diverse tipologie di corsi, tra cui corsi di istruzione universitaria, corsi universitari di specializzazione, master universitari, corsi di dottorato di ricerca, istituti tecnici superiori (ITS) e corsi di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale.
- Spese ammesse: la detrazione riguarda le spese sostenute per tasse di immatricolazione ed iscrizione, tasse per la “ricognizione” (per riattivare la carriera dopo interruzioni), soprattasse per esami di profitto e laurea, partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione dei docenti, e corsi di formazione per il conseguimento dei CFU/CFA per l’accesso al ruolo di docente.
- Limiti di detraibilità: la detrazione del 19% è calcolata sull’intera spesa sostenuta per la frequenza di corsi di laurea presso università statali. Per corsi di laurea presso università non statali, l’importo detraibile non deve essere superiore a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca.
- Documentazione da conservare: per ottenere la detrazione, è necessario conservare ricevute o quietanze di pagamento delle spese sostenute. Inoltre, è obbligatorio utilizzare sistemi di pagamento “tracciabili”, come versamenti bancari o postali, ricevute della carta di debito o credito, estratti conto, copie di bollettini postali o MAV e pagamenti tramite PagoPA o app via smartphone di istituti di moneta elettronica autorizzati.
- Limiti di reddito: dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per le spese di istruzione universitaria spetta per intero ai contribuenti con un reddito complessivo fino a euro 120.000. La detrazione decresce progressivamente fino ad azzerarsi per un reddito complessivo pari a euro 240.000.
- Corsi all’estero e università telematiche: per i corsi all’estero, la detrazione si basa sull’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione o post-laurea nella zona geografica in cui si ha il domicilio fiscale. Per i corsi di laurea delle università telematiche, si fa riferimento all’area tematica del corso e alla regione in cui ha sede legale l’università.
- Corsi di specializzazione in psicoterapia: la detrazione si applica solo se i corsi sono effettuati presso centri accreditati presso il MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca).
Detrazione spese asili nido
La detrazione spetta ai genitori per le spese sostenute per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido sia pubblici che privati. La detrazione è pari al 19% delle spese sostenute.
L’importo massimo detraibile è di 632 euro per ciascun figlio che frequenta l’asilo nido, ed è ripartito tra i genitori in base all’onere sostenuto da ciascuno.
La detrazione è alternativa al contributo erogato dall’INPS per il pagamento delle rette di asili nido pubblici o privati autorizzati.
La documentazione da conservare include fatture, bollettini bancari o postali, ricevute o quietanze di pagamento e l’attestazione dell’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili.” Inoltre, è necessario presentare un’autocertificazione che attesti di non aver fruito del contributo INPS per i bonus asili nido.
Detrazione spese sostenute per DSA
Dal 1° gennaio 2018 è possibile detrarre il 19% delle spese sostenute per l’acquisto di strumenti compensativi e sussidi tecnici o informatici per i minori o maggiorenni con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA).
La detrazione spetta fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado e si applica ai familiari fiscalmente a carico del contribuente. Gli strumenti compensativi includono sintesi vocali, registrazioni, programmi di video scrittura con correttore ortografico e calcolatrici.
I sussidi tecnici includono apparecchiature e dispositivi tecnologici per facilitare la comunicazione e l’elaborazione scritta o grafica. È necessario possedere un certificato che attesti la diagnosi di DSA e il collegamento funzionale tra i sussidi e il disturbo.
La detrazione è interamente spettante per redditi complessivi fino a 120.000 euro e decresce fino a essere azzerata per redditi superiori a 240.000 euro. Le spese devono essere documentate tramite fattura o scontrino fiscale, e l’utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili è richiesto.
La documentazione da conservare comprende il certificato diagnostico, l’autocertificazione del completamento della scuola secondaria di secondo grado e la documentazione attestante il possesso dei requisiti per la detrazione.
Detrazione spese sostenute Conservatori di musica e AFAM
A partire dal 2021, è possibile detrarre dall’imposta lorda il 19% delle spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi tra i 5 e i 18 anni a conservatori di musica, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), scuole di musica registrate regionalmente, cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione per lo studio e la pratica della musica.
La detrazione è ammessa fino a un massimo di 1.000 euro per ciascun ragazzo, purché sia rispettato il limite di reddito di 36.000 euro. In tal caso, la detrazione spetta per intero senza considerare l’ammontare del reddito complessivo.
La detrazione si applica anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico, come i figli, e può essere divisa tra gli aventi diritto, ad esempio, tra i genitori. Il requisito dell’età è soddisfatto anche se il ragazzo ha compiuto almeno 5 anni in un dato anno.
Le spese ammissibili devono essere documentate con ricevute di pagamento bancario o postale, estratti conto delle carte di credito o debito utilizzate per il pagamento o ricevute/fatture rilasciate dal prestatore del servizio. È importante conservare la documentazione per eventuali controlli.