Come fruire del Superbonus in dichiarazione
Il Superbonus, introdotto dall’art. 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è un’agevolazione fiscale che incrementa al 110 per cento l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici interventi di efficienza energetica, antisismici, installazione di impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti per le detrazioni spettanti per il recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici e quelli di riqualificazione energetica degli edifici.
La detrazione del Superbonus è pari al 110 per cento delle spese sostenute e documentate dal 1° luglio 2020 e si ripartisce in 5 quote annuali di pari importo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021 e in 4 quote annuali per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022.
Inoltre, per le spese sostenute nel 2022, la detrazione può essere ripartita su opzione del contribuente in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione è irrevocabile e condizionata dalla non indicazione della rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 nella dichiarazione dei redditi.
Il Superbonus è stato oggetto di diverse modifiche riguardanti i soggetti beneficiari della detrazione e gli interventi agevolabili. A seguito di tali modifiche, è possibile fruire del Superbonus anche per le spese sostenute nel 2022, a seconda del soggetto che effettua gli interventi e al verificarsi di determinate condizioni.
Il decreto-legge n. 34 del 2020 ha introdotto anche la possibilità di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto in fattura o la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, in luogo della fruizione diretta della detrazione.
Il Superbonus è disponibile per i condomini, le persone fisiche proprietarie o detentrici di edifici con due a quattro unità immobiliari, i soggetti non esercenti attività di impresa, arti o professioni che effettuano interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari, o per interventi su unità immobiliari singole all’interno di condomini o edifici.
Infine, sono state fornite alcune specifiche direttive su come calcolare la detrazione e su quali interventi sono agevolabili per i diversi soggetti beneficiari. Le circolari emanate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze forniscono ulteriori chiarimenti sull’applicazione del Superbonus.
Gli interventi possono essere suddivisi in “trainanti” e “trainati” e possono riguardare diverse tipologie di edifici:
- Parti comuni di edifici residenziali in condominio.
- Parti comuni di edifici composti da due a quattro unità immobiliari possedute da un unico proprietario o da più persone fisiche in comproprietà.
- Edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze.
- Unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con accessi autonomi all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze.
- Singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio o composti da due a quattro unità immobiliari posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (solo “trainati”).
Alcune categorie di edifici sono escluse dal Superbonus, come gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché gli immobili non residenziali, anche se di proprietà di soggetti non impegnati in attività di impresa, arti e professioni.
Se l’edificio è sottoposto a vincoli del Codice dei beni culturali e del paesaggio o se gli interventi “trainanti” di efficientamento energetico sono vietati dai regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il Superbonus si applica alle spese sostenute per gli interventi “trainati” di efficientamento energetico, a condizione che garantiscono il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari oggetto di intervento.
Per gli edifici unifamiliari e le unità immobiliari funzionalmente indipendenti con accessi autonomi dall’esterno, la detrazione si applica a ciascuna unità immobiliare, indipendentemente dalla presenza o meno di parti comuni con altre unità.
Il Superbonus può essere usufruito anche per interventi su edifici classificati come “unità collabenti” e “unità in corso di costruzione”, a patto che al termine dei lavori l’immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio, escludendo le nuove costruzioni.
La detrazione spetta anche per gli interventi su “ruderi” e “diruti”, a condizione che siano realizzati anche interventi di isolamento termico e che l’edificio raggiunga la classe energetica A al termine dei lavori.
Inoltre, poiché la norma esonera solo dal produrre l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) iniziale, è necessario dimostrare che l’edificio aveva un impianto di riscaldamento conforme alle normative e funzionante nello stato iniziale per poter usufruire del Superbonus sugli interventi di efficienza energetica.
Interventi agevolabili
Gli interventi agevolabili sono indicati nei commi da 1 a 8 dell’art. 119 del decreto legge n. 34 del 2020.
Le tipologie di interventi “trainanti”, che danno diritto alla detrazione maggiore, includono:
- Isolamento termico degli involucri edilizi: Gli interventi devono riguardare le superfici verticali, orizzontali e inclinate delimitanti il volume riscaldato dell’edificio rivolto verso l’esterno o spazi non riscaldati, e devono rispettare specifici requisiti di trasmittanza termica stabiliti dai decreti ministeriali del 2008 e del 2020.
- Interventi antisismici: Gli interventi devono essere conformi ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013.
Gli “interventi trainati” possono beneficiare della detrazione maggiore solo se eseguiti insieme agli interventi “trainanti” e rispettano determinati requisiti.
Per gli interventi di isolamento termico degli involucri edilizi, il Superbonus è calcolato in base all’importo complessivo delle spese, con limiti differenti in base al numero di unità immobiliari presenti nell’edificio.
Per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, gli interventi agevolabili includono la sostituzione di impianti con tecnologie più efficienti, come generatori di calore a condensazione, pompe di calore, impianti di microcogenerazione, collettori solari e altre soluzioni efficienti. Anche l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento può essere agevolato in alcuni casi specifici.
Anche in questo caso, il Superbonus è calcolato in base all’importo complessivo delle spese, con limiti diversi in base al numero di unità immobiliari nell’edificio o nell’unità abitativa.
In entrambi i casi, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto ministeriale del 6 agosto 2020 e devono portare a un miglioramento energetico dell’edificio di almeno 2 classi o, se già nella penultima (terzultima) classe, il conseguimento della classe energetica più alta. L’attestato di prestazione energetica (APE) deve dimostrare tale miglioramento prima e dopo gli interventi.
Il Superbonus è un’agevolazione fiscale che si applica anche alle spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo. Questa agevolazione consente di ottenere una detrazione fiscale pari al 110% delle spese sostenute per gli interventi ammissibili, cioè la detrazione è maggiore del costo effettivamente sostenuto.
Per ottenere il Superbonus, l’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici deve essere utilizzata nell’edificio o nell’unità immobiliare oggetto degli interventi agevolati. Se l’energia non viene consumata nell’edificio o nell’unità, deve essere ceduta al Gestore dei servizi energetici (GSE) SPA.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000 euro per singola unità immobiliare e a un massimo di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico. Il limite è ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza se l’installazione è contestuale a un intervento di ristrutturazione edilizia o di nuova costruzione.
La detrazione si applica anche per l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati. La detrazione per il sistema di accumulo è limitata a 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo.
Il Superbonus si applica alle spese sostenute per l’installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, inclusi i costi per l’aumento di potenza del contatore dell’energia elettrica. A partire dal 1° gennaio 2021, sono stati definiti nuovi limiti di spesa per ottenere la detrazione:
- 2.000 euro per edifici unifamiliari o unità immobiliari funzionalmente indipendenti con accesso autonomo dall’esterno.
- 1.500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un massimo di otto colonnine.
- 1.200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino più di otto colonnine. La detrazione si applica solo per una colonnina di ricarica per unità immobiliare.
Nel caso di interventi condominiali, il Superbonus può essere ottenuto sia per infrastrutture collegate all’utenza condominiale sia per infrastrutture collegate al singolo condòmino, a seconda dell’uso e del collegamento (ad esempio, in garage).
Le spese relative ai lavori sulle parti comuni dell’edificio vengono considerate in modo autonomo ai fini del limite di spesa detraibile. Quindi, se si effettuano interventi sia sulle parti comuni che sulla singola unità immobiliare, è possibile ottenere il Superbonus sia per le spese relative all’intervento condominiale che per quelle riguardanti l’installazione di una colonnina di ricarica privata.
Per gli interventi realizzati su edifici con più unità immobiliari, è stato stabilito un limite massimo di spesa di 14.400 euro se il condominio installa dieci infrastrutture di ricarica.
È importante notare che i limiti di spesa sopra citati non si applicano agli interventi avviati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, per i quali i precedenti limiti di spesa di 3.000 euro annui rimangono validi. Questo vale indipendentemente dalla data in cui sono state effettivamente sostenute le spese.
Inoltre, il Superbonus è applicabile anche ad altre spese correlate agli interventi agevolabili, come il rilascio del visto di conformità, attestazioni e asseverazioni, acquisto di materiali e altre spese professionali necessarie per i lavori. Tuttavia, i compensi straordinari dell’amministratore di condominio non sono ammessi alla detrazione, poiché non sono strettamente correlati agli interventi agevolabili.
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