Contributi previdenziali
I contributi previdenziali ed assistenziali, INPS ed INAIL, versati per il riscatto degli anni di laurea possono essere portati in deduzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF.
Se a pagare il riscatto della laurea è però colui che ha a carico il familiare non iscritto all’INPS o ad altra forma di previdenza obbligatoria, l’importo va portato in detrazione dall’IRPEF per il 19% del contributo versato nell’anno oggetto di dichiarazione dei redditi.
Deducibili anche i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all’ente pensionistico di appartenenza, compresi i contributi agricoli unificati versati all’INPS – Gestione ex Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti); i contributi versati per l’assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe); i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente all’ente pensionistico di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi, per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici sia ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria e per il cosiddetto “fondo casalinghe”.