Premi assicurativi
Per i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni. La detrazione riguarda:
- per i contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all’estero o a compagnie estere. La detrazione è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
- per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante).
L’importo non deve complessivamente superare 530 euro.
In caso di premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, l’importo per i premi non deve complessivamente superare 750 euro al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente.
Per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, la detrazione spetta a condizione che l’impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto. L’importo non deve complessivamente superare 1.291,14 euro.