CCNL
Rimane, come con la precedente normativa, la possibilità per la contrattazione collettiva di derogare alla durata massima del contratto a termine. Pertanto i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale potranno continuare a prevedere una durata diversa, anche superiore, rispetto al nuovo limite massimo dei 24 mesi.
Rimangono inoltre valide le previsioni contenute nei CCNL stipulati prima del 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del decreto, che facendo riferimento al previgente quadro normativo abbiano previsto una durata massima dei contratti a termine pari o superiore ai 36 mesi.
Diversamente la contrattazione collettiva non ha alcuna facoltà di intervenire sul nuovo regime delle condizioni.