Durata massima
Le modifiche alla disciplina in tema di contratto a tempo determinato apportate dall’articolo 1, comma 1, del Decreto Dignità riguardano in primo luogo la riduzione da 36 a 24 mesi della durata massima del contratto, con riferimento ai rapporti stipulati tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, anche per effetto di una successione di contratti, o di periodi di missione in somministrazione a tempo determinato, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, indipendentemente dai periodi di interruzione (art. 19, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 81/2015).