Somministrazione a tempo indeterminato
E’ anche possibile la stipula di contratti di somministrazione a tempo indeterminato in qualsiasi settore di attività parallelamente a quanto avviene per i contratti di somministrazione a tempo determinato.
Anche in questo caso si applica la disposizione dell’articolo 31 del d.lgs. n. 81/2015 circa la sussistenza del limite quantitativo del 20%, nel numero dei lavoratori somministrati a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori già in forza a tempo indeterminato presso l’utilizzatore.
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