Ammortamento immobilizzazioni
La Legge di conversione in legge del decreto Agosto all’articolo n. 60 ha previsto la possibilità per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di non effettuare fino al 100% degli ammortamenti annui del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, in deroga all’articolo 2426, primo comma, numero 2), del codice civile.
Il tutto mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.
La quota di ammortamento verrà imputata al conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno.
Tale misura potrà essere estesa agli esercizi successivi, in relazione all’evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia Covid-19, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.