CIG in deroga
Le Regioni e le Province autonome interessate dall’emergenza COVID-19 possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che non hanno nel loro inquadramento previdenziale la tutela alla CIGO, al fondo integrazione salariale (FIS) o ai fondi bilaterali alternativi.
Secondo gli accordi assunti a livello territoriale e in relazione agli stanziamenti regionali o delle Province autonome disponibili, sarà possibile il ricorso alla cassa integrazione in deroga anche con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato del settore agricolo, qualora l’azienda non possa chiedere la tutela ordinaria per aver fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo annuale di giornate fruibili.
Possono ottenere la cassa in deroga le aziende che hanno la sola tutela CIGS come quelle della grande distribuzione organizzata e le agenzie di viaggio e turismo sopra i 50 dipendenti.
Anche in questo caso le nove settimane si possono aggiungere ai periodi di cassa integrazione già individuati dal Dl 9/2020 ed è sufficiente una informativa al sindacato e una eventuale consultazione che si deve esaurire entro tre giorni, ma non è vincolate ai fini del procedimento autorizzatorio.
Ai beneficiari dei trattamenti in argomento vine riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF) ove spettanti.