CIGO e assegno ordinario FIS: procedure semplificate
Visto carattere eccezionale ed emergenziale della misura, l’istruttoria delle domande è improntata alla massima celerità e la valutazione di merito delle stesse è stata notevolmente semplificata rispetto a quella ordinaria.
Pertanto, le aziende non dovranno fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. Conseguentemente, l’azienda non deve allegare alla domanda la relazione tecnica di cui all’articolo 2 del D.M. n. 95442/2016, ma solo l’elenco dei lavoratori destinatari.
Le aziende che trasmettono domanda sono dispensate dall’osservanza dell’articolo 14 del D.lgs n. 148/2015 (procedura sindacale), fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
L’INPS chiarisce che all’atto della presentazione della domanda di concessione dell’integrazione salariale ordinaria e dell’assegno ordinario, non deve essere data comunicazione all’INPS dell’esecuzione degli adempimenti da cui sono dispensate, e l’Istituto potrà procedere alla adozione del provvedimento autorizzatorio, ove rispettati tutti gli altri requisiti.