CIGO e assegno ordinario FIS
Ai sensi dell’articolo 19, comma 8, del decreto CuraItalia, le aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGO e dell’assegno ordinario operanti su tutto il territorio nazionale hanno la possibilità di richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o l’accesso all’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale (FIS) con riferimento ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi di trasferimento d’azienda di cui all’articolo 2112 c.c. e quelle di lavoratori che passino alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, per cui si computa anche il periodo durante il quale i lavoratori stessi sono stati impiegati presso il precedente datore di lavoro.
Non occorre invece che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento.
Per il pagamento della prestazione azienda può anticipare le prestazioni e conguagliare gli importi successivamente o, in considerazione dell’emergenza, richiedere il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’INPS senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.
Le aziende con unità produttive situate nelle prime zone rosse e gialle, o con lavoratori domiciliati/residenti in tali zone, è possibile cumulare quest’ultimo trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario ai trattamenti eventualmente richiesti ai sensi dell’articolo 13 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, utilizzando la causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020”. Si possono in sostanza sommare le precedenti 13 settimane alle ulteriori 9 concesse ora.