Lavoratori stagionali
Il riferimento è l’articolo 29 del dl 18/2020. Possono accedere i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro fra il primo gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.
Non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non possono avere un rapporto di lavoro dipendente in essere alla data del 17 marzo 2020.
L’INPS sottolinea che la circolare applicativa valuterà l’opportunità di inserire anche i lavoratori impiegati nei settori del turismo e stabilimenti balneari, allargando quindi la platea di beneficiari.