Spese ammissibili
Sono ammesse all’agevolazione le spese sostenute non oltre i 12 mesi anteriori alla data di presentazione della domanda. La misura del contributo è pari al 64% del tasso di riferimento e non potrà comunque superare il limite previsto dal regime comunitario “de minimis”.
L’importo del finanziamento non può superare il 90% della spesa d’investimento, nel rispetto dei seguenti limiti:
- 325.368,00 euro: per le imprese individuali e societarie;
- 697.217,00 euro: per i consorzi di imprese non costituiti sotto forma di società cooperativa; per le imprese cooperative; per le società costituite da non più di due anni, derivanti dalla fusione di due o più imprese preesistenti, iscritte nell’Albo delle Imprese Artigiane da almeno tre anni;
- 1.394.433,00 euro: per i consorzi costituiti in forma di cooperativa, previsti dal 3° comma dell’articolo 6 della Legge n. 443/85 (c.d. consorzi misti).
Per le imprese di produzione di beni i limiti sono elevati del 100% e diventano rispettivamente pari a 650.736,00 euro, 1.394.434,00 euro e 2.788.866,00 euro.