Apprendistato di primo livello
L’Apprendistato del primo tipo è finalizzato alla qualifica e al diploma professionale, al diploma di istruzione secondaria superiore e al certificato di specializzazione tecnica superiore. Per attivarlo è necessario che l’apprendista sia iscritto ad un percorso formativo.
Il contratto può essere attivato anche dopo l’avvio del percorso formativo, a condizione che siano rispettati i limiti di durata (minimo 6 mesi e massimo 4 anni) e di orario: il monte ore contrattuale deve considerare anche quelle lavorative e i contratti part-time prevedono la riduzione delle ore di lavoro.
I percorsi IeFP (istruzione e formazione professionale) devono essere approvati dall’a Regione e, dopo l’esame finale, si può recedere dal contratto o proseguire con il rapporto di lavoro: assumendo l’apprendista a tempo indeterminato (art. 42, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015); prorogando l’apprendistato di un anno; trasformando il contratto in apprendistato professionalizzante.