Apprendistato professionalizzante per disoccupati
Disoccupati e titolari di prestazioni a sostegno del reddito possono, in deroga ai requisiti anagrafici, stipulare legittimamente un contratto di apprendistato professionalizzante, applicando integralmente la disciplina civilistica e contrattuale prevista ordinariamente per gli apprendisti di II tipo (art. 47 del D.Lgs. 81/2015).
In merito l’INPS precisa che il contratto sarà legittimamente stipulato solo se la domanda del trattamento di disoccupazione o mobilità sarà stata accolta e la prestazione avrà cominciato la sua effettiva decorrenza (quest’ultima condizione rappresenta una novità rispetto al precedente orientamento dell’Istituto).