Condorsi da bandire
Per i concorsi che verranno pubblicati successivamente all’entrata in vigore del DL 44/2021, l’art. 10 comma 3 prevede, come modalità obbligatorie:
- una sola prova scritta (la prova orale è eventuale);
- fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell’ammissione alle fasi successive;
- utilizzo degli strumenti informatici e digitali con rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, tracciabilità, sicurezza.
Per quanto riguarda le modalità provvisorie:
- sedi decentrate (in ragione del numero dei candidati);
- eventuale videoconferenza per prova orale;
- titoli ed eventuale esperienza professionale possono concorrere al punteggio finale;
- eventuale non contestualità garantendo trasparenza e omogeneità delle prove.