Cessazione del CPB
Il CPB può anche cessare in corso d’opera per varie ragioni, tra cui la chiusura o la modifica dell’attività economica, l’adesione al regime forfettario o un calo significativo del fatturato.
Nel caso in cui l’attività economica subisca una contrazione superiore al 30% rispetto al periodo concordato, il contribuente può essere escluso dal CPB.
Anche operazioni straordinarie come fusione o scissione aziendale comportano la cessazione del concordato. È importante monitorare costantemente l’andamento dell’attività per garantire la continuità del concordato e per evitare la cessazione anticipata.
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18/2024 chiarisce due aspetti rilevanti per l’applicazione e la cessazione del Concordato Preventivo Biennale:
- Esclusione dagli ISA: se un contribuente aderisce al CPB e successivamente si verifica una causa di esclusione dagli ISA, può continuare a beneficiare del CPB. La cessazione del CPB non viene determinata dalla fuoriuscita dagli ISA durante il biennio concordato.
- Forfettari che superano la soglia di 85mila euro: i contribuenti forfettari che nel 2023 hanno superato il limite di 85mila euro di ricavi non possono aderire al CPB per il biennio 2024-2025, in quanto nel 2023 non hanno applicato gli ISA. Tuttavia, i forfettari che nel 2025 superano i 100mila euro (soglia che fa decadere dal regime forfettario) possono continuare a utilizzare il CPB, purché non superino i 150mila euro.