Destinatari
Il Decreto si applica al settore edile, nel quale rientrano tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva dell’edilizia stipulata dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La verifica della congruità si applica:
- nell’ambito dei lavori pubblici;
- nell’ambito dei lavori privati il cui valore sia pari o superiore a 70.000 euro.
Restano esclusi dall’ambito di applicazione del Decreto congruità i lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite dagli eventi sismici del 2016 e già oggetto di specifiche ordinanze del Commissario straordinario del Governo.