Disabili
Per l’assunzione di soggetti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di persone con disabilità fisica o psichica, i datori di lavoro privati, soggetti o meno all’obbligo di assunzione, compresi gli enti pubblici economici possono ottenere un contributo pari a:
- 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, nel caso di lavoratori che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o affetti da disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
- 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per l’assunzione di persone con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%.
La durata del beneficio varia in base alle caratteristiche del lavoratore assunto e alla tipologia di rapporto di lavoro instaurato. La concessione del beneficio è subordinata a sufficiente capienza di risorse disponibili.