NASpI
Per i datori di lavoro che assumono a tempo pieno e indeterminato i beneficiari della NASPI (ex ASPI), comprese le cooperative che instaurano con soci lavoratori un rapporto di lavoro in forma subordinata ex art. 1, co. 3, legge n. 142/2001, nonché le imprese di somministrazione di lavoro con riferimento ai lavoratori assunti a scopo di somministrazione, viene previsto un contributo mensile del 20% dell’indennità mensile di NASPI residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.