CIGS e ricollocazione
Per l’assunzione di percettori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto che richiedano l’assegno di ricollocazione nell’ambito di un accordo di ricollocazione è previsto un esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a suo carico (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua.
L’assegno può essere richiesto dal lavoratore entro sei mesi dalla sottoscrizione dell’accordo di ricollocazione dove sono indicati gli ambiti aziendali e i profili professionali interessati dagli esuberi di personale.
Il lavoratore che, nel periodo in cui usufruisce del servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione, accetta l’offerta di un contratto di lavoro con altro datore, la cui impresa non presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa del datore in essere.
La durata dell’agevolazione è fissata a:
- 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
- 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. In caso di trasformazione a tempo indeterminato, il beneficio spetta per ulteriori sei mesi.
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