CIGS
Agevolazioni sono previste anche per le assunzioni a tempo pieno ed indeterminato (o anche di ammissione di soci lavoratori) di soggetti in CIGS da almeno tre mesi, mentre l’impresa di provenienza lo deve essere da almeno sei mesi. Per dodici mesi la quota di contribuzione a carico del datore è uguale a quella prevista, in via ordinaria, per gli apprendisti (pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali). Viene previsto un contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore per un periodo variabile in base all’età di quest’ultimo, come di seguito indicato:
- 9 mesi per lavoratori fino a 50 anni;
- 21 mesi per lavoratori over 50;
- 33 mesi per lavoratori con più di 50 anni, che risiedono nelle aree del Mezzogiorno e in quelle ad alto tasso di disoccupazione. Il datore di lavoro non deve avere sospensioni dal lavoro in atto.
L’agevolazione spetta per i datori di lavoro, comprese le società cooperative di produzione e lavoro.