Congedo di maternità/paternità o parentale
Possono fruire di uno sgravio contributivo strutturale del 50%, per un massimo di 12 mesi o comunque entro il primo anno di vita del figlio i datori di lavoro con meno di 20 dipendenti, che assumono lavoratori a tempo determinato oppure utilizzano lavoro in somministrazione per sostituire lavoratrici o lavoratori dipendenti o autonomi in congedo di maternità/paternità o parentale.
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