Oneri bancari ed estinzione anticipata per anticipo TFS e TFR
La Banca non può applicare all’anticipo commissioni o altri oneri oltre al tasso di interesse, salvo quanto previsto dall’Accordo quadro in caso di estinzione anticipata.
Il soggetto finanziato può presentare domanda di estinzione anticipata con oneri a proprio carico.
L’indennizzo sarà al massimo uguale ai costi sostenuti dalla Banca per gestire la richiesta di estinzione anticipata e sarà comunque inferiore alla quota di interessi che sarebbe gravata sull’importo dell’anticipo se non vi fosse stata l’estinzione anticipata.