Continuano ad aggiornarsi le regolamentazioni sul trasporto dei rifiuti speciali, con nuovi obblighi per i trasportatori ed un rinnovato regime di controlli sistematici. In particolare sono coinvolti tutti i trasportatori in “conto proprio”, ovvero coloro che realizzano quantità molto limitate di rifiuti e successivamente trasportano gli stessi allo smaltimento senza ricorrere a professionisti terzi. La novità significativa è che mediante la circolare 29 maggio 2015 n. 437 il Comitato nazionale dell’Albo riporta con chiarezza la necessità di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali per tutti i trasportatori di rifiuti speciali, anche nel caso in cui tali rifiuti siano stati assimilati agli urbani.
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Normativa
Il fondamento risale al Dlgs 152/2006 che comprende l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali anche per chi effettua “raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno”, senza deroga per i rifiuti assimilati agli urbani.
Iscrizione all’Albo
La circolare precisa che l’iscrizione all’Albo è prevista nella relativa ed apposita categoria, coincidente con la “2-bis” prevista dal dm Ambiente 3 giugno 2014 n. 120, mentre i trasportatori “in conto proprio” di differenti quantitativi di rifiuti speciali pericolosi devono invece iscriversi all’Albo gestori nella diversa categoria “5”.
Controlli
Inoltre saranno sempre più sistematici i controlli sulle dichiarazioni rese. Sul tema dichiarazioni la circolare ricorda che esiste un obbligo di tracciamento telematico dei rifiuti, ma solo se i quantitativi risultano significativi.
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Obbligo di SISTRI
In particolare per questo aspetto è possibile consultare il sito del SISTRI, nella pagina “soggetti obbligati”, alla voce “Trasportatori in conto proprio di rifiuti pericolosi” che specifica che i soggetti coinvolti dal tracciamento telematico sono:
“Le imprese che trasportano rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali in categoria 5”.
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