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Microcredito: come iscriversi in Albo operatori

di Barbara Weisz

Pubblicato 23 Giugno 2015
Aggiornato 24 Giugno 2015 14:47

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Procedure per iscriversi all'elenco operatori microcredito della Banca d'Italia, requisiti degli organi amministrativi e dei soci di capitale: il provvedimento in Gazzetta Ufficiale.

 

Finanziamenti

Requisiti degli esponenti aziendali, dei partecipanti al capitale, presentazione della domanda, obblighi di comunicazione: ecco tutte le disposizioni per la gestione dell’elenco operatori microcredito previste dall’apposito provvedimento della Banca d’Italia del 3 giugno 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del successivo 20 giugno. Vediamone i contenuti principali.

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Iscrizione elenco microcredito

Le società che intendono iscriversi all’elenco microcredito presentano la relativa domanda alla Banca d’Italia entro 60 giorni dall’iscrizione al registro imprese o dalla modifica statutaria. La domanda contiene i seguenti elementi:

  • denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e amministrativa (ove diversa dalla sede  legale), partita IVA, indirizzo  pec, generalità   complete del legale rappresentante;
  • tipologia di attività di microcredito che si intende esercitare e per cui si richiede l’iscrizione, nonchè i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio da svolgere direttamente o tramite terzi ai sensi dell’articolo 3,  comma 1, o dell’articolo 5, comma 5, del Regolamento;
  • capitale sociale sottoscritto e versato.

L’articolo 4 del provvedimento della Banca d’Italia contiene anche l’elenco dettagliato di tutta la documentazione che va allegata alla domanda, sia per le società di nuova costituzione sia per quelle già operative che intendono esercitare l’attività di microcredito. La Banca d’Italia (Servizio Costituzioni e Gestione delle Crisi), effettua l’istruttoria sulle domande e adotta il provvedimento di iscrizione oppure rigetta l’istanza entro 120 giorni dalla domanda.

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Requisiti

Sono previsti specifici requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali e altri requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale. I primi riguardano coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo: possono essere verificati dall’organo collegiale di appartenenza (ad esempio, il consiglio di amministrazione), oppure in caso di organi monocratici, è prevista l’autocertificazione. L’allegato 1 del decreto elenca tutti i requisiti previsti. Per quanto riguarda l’onorabilità, sono necessarie documentazioni diverse a seconda della cittadinanza:

  • soggetti italiani o cittadini UE: certificato generale casellario giudiziale, certificato carichi pendenti, dichiarazione sostitutiva di assenza condanne penali;
  • soggetti extracomunitari non autorizzati a soggiornare in Italia: certificvazione dello stato di residenza sull’assenza di provvedimenti a carico che in Italia comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità, oppure autocertificazione (se lo stato di appartenenza non prevede il rilascio di questo certificato), dichiarazioni di non avere procedimenti in altri stati diversi da quello di residenza;
  • soggetti extracomunitari autorizzati a soggiornare in Italia: la stessa documentazione richiesti ai cittadini UE più il certificato dello stato di cittadinanza.

Per quanto riguarda i requisiti di professionalità, cambiano a seconda del ruolo all’interno della società:

  • membri dell’organo amministrativo e direttore generale: curriculum vitae sottoscritto, dichiarazione dell’impresa di provenienza, statuti e bilanci dell’impresa di provenienza, eventuali certificazioni universitarie dell’attività di accertamento;
  • membri dell’organo di controllo: certificato iscrizione nel registro dei revisori contabili.

Il decreto stabilisce con precisione (articolo 2), come vengono effettuate e da chi tutte le procedure di verifica dei requisiti.

Ci sono poi i requisiti di onorabilità richiesti a chi detiene partecipazioni nel capitale delle società che esercitano l’attività di microcreditom che sono quelli previsti dal decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze 176 del 17 ottobre 2014. nel caso in cui l’azionista sia una persona fisica, l’allegato 3 del provvedimento della Banca d’Italia fornisce la documentazione da presentare, a titolo esmeplificativo.  La verifica dei requisiti è effettuata dall’organo amministrativo, con adeguata istruttoria.

Obblighi di comunicazione

Gli operatori di microcredito devono comunicare alla Banca d’Italia tutte le modifiche su forma giuridica, denominazione sociale, sede, indirizzo PEC, clausola statutaria capitale sociale, oggetto sociale, attività di microcredito esercitate e servizi ausiliari, legale rappresentante, codice fiscale, composizione degli organi sociali e della carica di direttore generale (con le stesse modalità previste per gli intermediari finanziari , articolo 106 del TUB, il testo unico bancario).

E’ obbligatorio comunicare le partecipazioni superiori al 10% del capitale con diritto di voto, il bilancio annuale, eventuali variazioni operatività e presidi organizzativi, segnalazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e i finazimaneit erogati, relazione annuale sui servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio prestati, segnalazione trimestrale tassi di interesse.

Cancellazione dall’elenco

Può essere richiesta dall’operatore di microcredito, con istanza alla Banca d’Italia da inoltrare entro 120 dal verificarsi delle cause alla base della richiesta, oppure essere decisa d’ufficio dalla Banca d’Italia in base al Regolamento del 25 giugno 2008.

in Gazzetta Ufficiale