L’INPS (messaggio 10 aprile 2015, n. 2516) ha chiarito le modalità di calcolo dell’indennità di disoccupazione per collaboratori con contratto a progetto, anche in caso di accredito di contributi per l’intero anno solare precedente quello di riferimento, specificando le regole per l’attestazione dello status di disoccupato (articolo 2, comma 51, legge 92/2012).
Il sussidio di disoccupazione ai Co.Co.Pro spetta ai collaboratori a progetto di cui all’articolo 61, comma 1, DLgs 276/2003 e successive modificazioni, iscritti esclusivamente alla Gestione Separata INPS e assoggettati ad aliquota piena. Sono quindi esclusi: percettori di reddito da lavoro autonomo indicati dall’articolo 53, comma 1 del TUIR 917/86; collaboratori occasionali di cui all’articolo 1, comma 212, legge 662/1996; titolari di pensione e iscritti a una forma di previdenza diversa da quella indicata.
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Requisiti indennità 2013-2015
- a) aver operato nell’anno precedente in regime di monocommittenza;
- b) aver conseguito, l’anno precedente, un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore a 20.000 euro, rivalutato in base della variazione ISTAT dei prezzi al consumo dell’anno precedente;
- c) per l’anno di riferimento, che sia accreditato presso la Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge 335/1995, un numero di mensilità non inferiore a 1;
- d) aver avuto un periodo di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni, ininterrotto di almeno 2 mesi nell’anno precedente;
- e) che siano accreditate nell’anno precedente almeno 4 mensilità presso la gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge 335/1995.
I requisiti di cui alle lettere a), b), d), e) devono essere soddisfatti in relazione all’anno precedente, mentre quello alla lettera c) nell’anno di riferimento.
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Calcolo indennità
In seguito all’applicazione della normativa vigente in tema di accredito contributivo per i lavoratori della gestione separata, per alcune situazioni reddituali si può verificare l’ipotesi di copertura contributiva totale per tutto l’anno in esame, anche in presenza di periodi di disoccupazione. Ciò provoca che, sebbene si disponga dei requisiti, l’ammontare dell’indennità sia pari a zero, perché le modalità di calcolo prevedono l’erogazione di un’indennità di importo pari al 5% (7% per il 2013-2015) del minimale annuo di reddito moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione.
Per fugare ogni dubbio, l’INPS ha interpellato il Ministero del Lavoro, che in data 7 agosto 2014 ha chiarito: indipendentemente dalla copertura contributiva per i collaboratori a progetto (che abbiano conseguito nell’anno precedente un reddito lordo compreso tra il minimale annuo e la soglia normativamente prevista), in presenza di tutti gli altri requisiti deve essere corrisposta un’indennità commisurata agli effettivi mesi di disoccupazione (periodo di disoccupazione “effettivo” ininterrotto di almeno 2 mesi e prestazione lavorativa non superiore a 10 mesi).
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Status di disoccupato
Per l’attestazione dello status di disoccupato, pur restando di competenza del Centro per l’impiego, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000:
«può costituire prova la dichiarazione fornita dal soggetto richiedente che attesti lo status di disoccupazione non solo per l’anno in corso ma anche per periodi pregressi».